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Archivio per il Tag »Sandra Zampa«

→  aprile 13, 2017


«Concorrenza sleale» è la motivazione con cui il Tribunale di Roma ha vietato l’uso delle piattaforme informatiche su cui si basano i servizi Uber. Questa motivazione fa uscire la vicenda dall’àmbito concettuale in cui il problema era stato trattato. Finora gli attacchi a Uber si erano basati sui vecchi regolamenti: quello per cui una vettura con conducente sarebbe dovuta ritornare nel garage di partenza prima di poter ripartire per un altro cliente; oppure quello che, dato che la licenza è concessa dai comuni i quali stabiliscono anche le modalità di esercizio, sono perciò stesso non modificabili le condizioni in cui la concessione viene esercitata (detto in chiaro: deve essere garantita la quota di monopolio venduta). Si restava nell’àmbito della interpretazione dei regolamenti e della valutazione delle convenienze, dei fornitori e dei clienti. Tutto diverso diventa il discorso se il Tribunale vieta in base a criteri di concorrenza sleale. Questa è associata a condotte quali l’imitazione parassitaria, l’abuso di posizione dominante, lo storno di dipendenti, la violazione di segreti industriali: ma devono esistere nel nostro ordinamento norme che lo consentono, se il Tribunale ha ravvisato nella modalità di esercizio di Uber le fattispecie della concorrenza sleale. (Devono esistere anche norme opposte, se per l’Antitrust sono i taxi a fare concorrenza sleale a Uber). Concorrenza è un termine economico non giuridico: è quindi il legislatore che deve intervenire per definire i limiti in cui essa può esercitarsi. Se illecita è la concorrenza sleale, intollerabile è che venga considerata sleale la concorrenza.

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