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→  maggio 30, 2005


di Timothy Garton Ash

Quindici anni dopo il crollo del Muro di Berlino, l’Occidente sta vivendo una grave crisi di identità.

L’Europa, una volta avviato il processo di unificazione politica, ha tentato di definire se stessa in opposizione agli Stati Uniti, che, colpiti al cuore l’11 settembre 2001, tendono sempre più a considerare il Vecchio continente un fastidioso ostacolo alla riaffermazione della loro leadership mondiale. Al punto che le contraddizioni esplose fra gli alleati occidentali dell’America in occasione della seconda guerra del Golfo, e culminate nel rifiuto di Francia e Germania di partecipare al conflitto iracheno, hanno fatto parlare di europeismo come alternativa all’antiamericanismo.

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→  maggio 26, 2005

il_riformista
Otto anni dopo

Ciò che non si riesce a scacciare, nella vicenda innescata dallo “strappo” della Margherita sulla lista unitaria, è la sensazione di un passato che, irrisolto, ritorna. La si potrebbe perfino leggere come il riproporsi di un’antica questione: fu Bertinotti o fu Marini a provocare la caduta di Prodi nel 1998?

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→  maggio 11, 2005

il_riformista
Idee. Eliminiamo da ora l’incertezza

Nel formare le decisioni di risparmiatori e imprenditori non contano solo gli atti del governo, contano pure i propositi dell’opposizione. Lo fanno tanto più quanto più probabile appare una sua prossima vittoria, e, più efficacemente che con i programmi che promette di attuare, conciò che fin da ora si impegna a non fare a non cambiare.
C’è in proposito un caso esemplare: l’imposta di successione.

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→  maggio 10, 2005

10 Maggio 2005
Tra la fine dell’incarico in un’Autorità di regolazione e l’inizio in un’altra deve passare un congruo lasso di tempo: è quanto sostiene il sen. Franco Debenedetti in un ddl presentato in Senato. Quanto già oggi è prescritto per il passaggio dall’attività presso un’Autorità regolatrice all’impiego presso un’impresa regolata, deve valere anche nel passaggio tra un’Autorità e un’altra. Infatti, oltre al pericolo di “cattura” da parte del mercato, bisogna scongiurare anche quello di “cattura” da parte del Governo. Con la mia iniziativa intendo anche sottolineare, di fronte a propositi manifestati dal Governo, la necessità di rafforzare indipendenza e poteri delle Autorità di regolazione e controllo – della concorrenza, della Borsa, dell’elettricità, delle comunicazioni – strumenti insostituibili di tutela della libertà di imprenditori e consumatori.

→  maggio 5, 2005

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Il caso Calipari

Caro Direttore, quando un servitore dello Stato viene ucciso in missione, é dovuto non solo alla sua memoria, ma alla memoria del Paese, ricostruire la dinamica del fatto, individuarne gli autori e le eventuali colpe. Se ci sono responsabilità di un alleato, é giusto rivendicare il riconoscimento. Ma in Parlamento più che di verità giudiziaria, é di responsabilità politica che si deve parlare, responsabilità per la strategia adottata.

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DDL

→  aprile 28, 2005

DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore DEBENEDETTI

Comunicato alla Presidenza il 28 Aprile 2005

Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti e della Consob

Onorevoli Senatori. Le leggi istitutive delle Autorità indipendenti prevedono che i loro componenti, scaduti i loro mandati, non possano, per un certo periodo di tempo, assumere incarichi in attività che si collochino nell’ambito di quelle regolate o controllate dalle Autorità medesime.
Si ravvisa l’opportunità di estendere tale divieto anche al passaggio ad altre Autorità. Infatti se si estendesse la prassi di passaggi da una Autorità all’altra, finirebbe per costituirsi una sorta di percorso professionale all’interno di Autorità, un tacito, ma non per queste meno grottesco, albo di commissari di Autorità.
In tal modo si perderebbe l’apporto di nuove e diverse competenze e con esse il più pronto recepire le novità prodotte nel mercato dalla concorrenza, a favore di una uniforme cultura “ministeriale”, proprio quella a cui si volle che le Autorità si contrapponessero, e rispetto alla quale si voleva che innovassero.
Le ragioni con le quali si giustifica il passaggio tra un’Autorità all’altra sono contraddittorie con gli obiettivi che le Autorità si propongono. Se infatti la ragione per consentirle si basa su una generica idoneità a regolare, vorrebbe dire che essa viene fatta prevalere rispetto alla specifica competenza, essa pure requisito di idoneità alla carica. Se invece si basa su esperienze specifiche, utili sia nel vecchio sia nel nuovo incarico, il passaggio da un’Autorità all’altra diventa di fatto elusivo del divieto di reincarico.
Le incompatibilità furono previste allo scopo di evitare il pericolo di “cattura” delle Autorità da parte del mercato. Se non si impedisce il passaggio da un’Autorità all’altra, si prefigura il pericolo di “cattura” da parte del governo o della maggioranza per le nomine ad essi spettanti. E’ per evitare questo pericolo che gli incarichi sono normalmente non rinnovabili: quella prevista dalla presente legge è quindi una interpretazione volta ad eliminare una lacuna nelle disposizioni vigenti.
I divieti sono stati introdotti solo con riferimento alle Autorità dove più gravi appaiono i rischi su esposti, e alla Consob, e per la durata di quattro anni.
Anche chi ritiene che gli ordinamenti delle Autorità non debbano tutti rientrare in schemi fissi, e che anzi la diversità dei compiti richieda diversità negli ordinamenti, considera logico uniformare almeno le norme di tipo generale, tra cui quelle relative alle incompatibilità. Ci si è astenuti dal metterci mano in questa sede, ritenendo più conveniente che anche questo aspetto venga preso in considerazione in sede di una generale rivisitazione delle norme sulle Autorità.
La legge consta di un unico articolo. Nel primo comma si indicano con precisione le leggi istitutive delle Autorità interessate. Al comma numero due si precisa che la norma deve valere per ogni nomina a partire dall’entrata in vigore di detta legge e cioè senza attendere il rinnovo di ciascuna Autorità.

Art. 1

  1. I componenti di ciascuna delle Autorità di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287; 11 febbraio 1994, n. 109; 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 non possono essere nominati, per almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico, componente di un’altra delle suddette Autorità, nè della Commissione di cui alla legge 8 aprile 1974, n. 95. Parimenti i componenti di detta Commissione non possono, per la stessa durata di tempo, essere nominati componenti delle suddette Autorità.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente legge.