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→  maggio 10, 2005

10 Maggio 2005
Tra la fine dell’incarico in un’Autorità di regolazione e l’inizio in un’altra deve passare un congruo lasso di tempo: è quanto sostiene il sen. Franco Debenedetti in un ddl presentato in Senato. Quanto già oggi è prescritto per il passaggio dall’attività presso un’Autorità regolatrice all’impiego presso un’impresa regolata, deve valere anche nel passaggio tra un’Autorità e un’altra. Infatti, oltre al pericolo di “cattura” da parte del mercato, bisogna scongiurare anche quello di “cattura” da parte del Governo. Con la mia iniziativa intendo anche sottolineare, di fronte a propositi manifestati dal Governo, la necessità di rafforzare indipendenza e poteri delle Autorità di regolazione e controllo – della concorrenza, della Borsa, dell’elettricità, delle comunicazioni – strumenti insostituibili di tutela della libertà di imprenditori e consumatori.

DDL

→  aprile 28, 2005

DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore DEBENEDETTI

Comunicato alla Presidenza il 28 Aprile 2005

Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti e della Consob

Onorevoli Senatori. Le leggi istitutive delle Autorità indipendenti prevedono che i loro componenti, scaduti i loro mandati, non possano, per un certo periodo di tempo, assumere incarichi in attività che si collochino nell’ambito di quelle regolate o controllate dalle Autorità medesime.
Si ravvisa l’opportunità di estendere tale divieto anche al passaggio ad altre Autorità. Infatti se si estendesse la prassi di passaggi da una Autorità all’altra, finirebbe per costituirsi una sorta di percorso professionale all’interno di Autorità, un tacito, ma non per queste meno grottesco, albo di commissari di Autorità.
In tal modo si perderebbe l’apporto di nuove e diverse competenze e con esse il più pronto recepire le novità prodotte nel mercato dalla concorrenza, a favore di una uniforme cultura “ministeriale”, proprio quella a cui si volle che le Autorità si contrapponessero, e rispetto alla quale si voleva che innovassero.
Le ragioni con le quali si giustifica il passaggio tra un’Autorità all’altra sono contraddittorie con gli obiettivi che le Autorità si propongono. Se infatti la ragione per consentirle si basa su una generica idoneità a regolare, vorrebbe dire che essa viene fatta prevalere rispetto alla specifica competenza, essa pure requisito di idoneità alla carica. Se invece si basa su esperienze specifiche, utili sia nel vecchio sia nel nuovo incarico, il passaggio da un’Autorità all’altra diventa di fatto elusivo del divieto di reincarico.
Le incompatibilità furono previste allo scopo di evitare il pericolo di “cattura” delle Autorità da parte del mercato. Se non si impedisce il passaggio da un’Autorità all’altra, si prefigura il pericolo di “cattura” da parte del governo o della maggioranza per le nomine ad essi spettanti. E’ per evitare questo pericolo che gli incarichi sono normalmente non rinnovabili: quella prevista dalla presente legge è quindi una interpretazione volta ad eliminare una lacuna nelle disposizioni vigenti.
I divieti sono stati introdotti solo con riferimento alle Autorità dove più gravi appaiono i rischi su esposti, e alla Consob, e per la durata di quattro anni.
Anche chi ritiene che gli ordinamenti delle Autorità non debbano tutti rientrare in schemi fissi, e che anzi la diversità dei compiti richieda diversità negli ordinamenti, considera logico uniformare almeno le norme di tipo generale, tra cui quelle relative alle incompatibilità. Ci si è astenuti dal metterci mano in questa sede, ritenendo più conveniente che anche questo aspetto venga preso in considerazione in sede di una generale rivisitazione delle norme sulle Autorità.
La legge consta di un unico articolo. Nel primo comma si indicano con precisione le leggi istitutive delle Autorità interessate. Al comma numero due si precisa che la norma deve valere per ogni nomina a partire dall’entrata in vigore di detta legge e cioè senza attendere il rinnovo di ciascuna Autorità.

Art. 1

  1. I componenti di ciascuna delle Autorità di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287; 11 febbraio 1994, n. 109; 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 non possono essere nominati, per almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico, componente di un’altra delle suddette Autorità, nè della Commissione di cui alla legge 8 aprile 1974, n. 95. Parimenti i componenti di detta Commissione non possono, per la stessa durata di tempo, essere nominati componenti delle suddette Autorità.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

→  luglio 4, 2003

sole24ore_logo Quella per l’energia elettrica ed il gas è stata la prima Autorità indipendente di regolazione ad essere istituita, con la legge 481/95: si avviava così concretamente quel processo di privatizzazione dei monopoli pubblici che tanto avrebbe modificato il nostro Paese e la nostra economia. Veniva da ricordarlo, con un certo orgoglio per essere stati di quella partita, ascoltando ieri la relazione di Pippo Ranci, che di quella prima Autorità è stato il primo presidente, il cui settennato si chiuderà a Novembre.

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→  ottobre 10, 2001


Nel piano di riordino delle Authority a cui sta lavorando il Ministro Frattini, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas non è nominata tra quelle di “primo livello”

Nel piano di riordino delle Authority a cui sta lavorando il Ministro Frattini, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas non è nominata tra quelle di “primo livello”; una voce giornalistica secondo cui le sue attribuzioni potrebbero essere conferite al Ministero dell’Industria non è stata smentita. Dell’iniziativa del Ministro molte cose sono condivisibili: riaggregare competenze, bloccare la tendenza al proliferazione, uniformare i trattamenti economici e commisurarli ai compiti; altre lo sono meno, come le bizantine distinzioni sulla natura, costituzionale o non, del bene da proteggere, e sulla gerarchia che ne deriverebbe.

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→  novembre 6, 2000


Se le decisioni delle Autorità indipendenti sono oggetto di polemica è segno che sono in buona salute e che servono; che ci siano zone di sovrapposizione tra Antitrust e autorità di settore è vero e probabilmente inevitabile, e quindi non si sente il bisogno di un intervento “normalizzatore”: anche l’unica questione veramente rilevante, quella che ha visto contrapposte Consob e Banca d’Italia sul preventivo esame di progetti di integrazione bancaria, si è risolta rapidamente.

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→  ottobre 14, 1999


Alcuni fondi di investi­mento inglesi e americani hanno scritto al Tesoro in merito alla vicen­da Telecom. Perché l’hanno fatto e in che veste hanno indirizzato la missiva? Non hanno certo scritto per invo­care l’uso della golden sha­re, sarebbe ben strano che tale richiesta venisse avanza­ta nel nome dei mercati e da parte di chi dei mercati si ritiene l’unico interprete; an­zi la personificazione. E poi i casi in cui il Governo si riserva il diritto di applicare la golden share sono stati de­finiti da un recente decreto, e da quello bisognerebbe partner per trovare le ragioni giu­ridiche volte a invocarne l’uso. Ma neppure avranno scritto per reclamare giusti­zia in nome di diritti di mino­ranze che sarebbero lese dal prezzo di concambio proposto.

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