Emendamenti del Sen. Franco Debenedetti al Disegno di Legge Gasparri, AS 2175

giugno 1, 2003


Pubblicato In: Varie

Riforma dei media

Articolo 2

Comma 1 lettera g)

Sopprimere le parole “Le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o la modalità di diffusione”.

Articolo 2

Comma 1 lettera g

Sopprimere.

Articolo 3

Dopo le parole “…e mentale del minore”

aggiungere le parole: “la libertà di iniziative imprenditoriali ed economiche in condizioni concorrenziali”.

Articolo 5

Comma 2) Aggiungere le parole:
“e a tal fine rendono pubbliche le condizioni economiche e contrattuali comunicando i relativi listini prezzi e i contratti tipo all’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni”.

Articolo 14

Comma 2 bis)

L’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni individua le singole componenti delle risorse di cui al successivo art. 15, comma 1, ne determina il valore, periodicamente le aggiorna e le rende pubbliche insieme ai criteri e alle fonti adottati per la loro misurazione.

Articolo 15

Comma 1) sostituito dal seguente:

Si definiscono “risorse del sistema integrato delle comunicazioni” i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satellite, derivanti da pubblicità, telepromozioni, televendita, ma escluso il provento del canone di cui al successivo articolo 19; i ricavi di quotidiani e periodici derivanti dalla pubblicità e dalla vendita al pubblico; i ricavi dell’editoria, esclusa quella scolastica e scientifica; i ricavi delle sale di proiezione cinematografica derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e di spazi pubblicitari; i ricavi dalla vendita e locazione di film su qualsiasi supporto; la pubblicità stradale; la pubblicità su annuari telefonici. Le sponsorizzazioni degli eventi sportivi ed altri eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in via forfettaria, come percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall’evento, compresi i diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell’evento stesso sul territorio nazionale; la percentuale è determinata dall’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i costi per le campagne pubblicitarie, le attività promozionali non collegate ad eventi sportivi, e ogni manifestazione fieristica o aziendale. Per ricavi si intende la voce di bilancio consolidato come definito dal d.lgs. 17 Gennaio 2003 n.6.

Articolo 15

Comma 2) sostituito dal seguente:

Al fine di promuovere la concorrenza nel sistema, fatto salvo quanto previsto dalle legge 287/90, per tutti i soggetti che detengono risorse del settore integrato delle comunicazioni come definite al precedente comma 1, l’operatore dominante, definito come quello che, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate ai sensi dell’art. 2, comma 17 e 18 della legge 31.7.1997, n. 249, detiene la maggiore quota di dette risorse, non potrà aumentare detta quota per via di acquisizioni né nel sistema integrato delle comunicazioni, né in alcun singolo mercato che lo compone, neppure previa dismissione in altri settori. Tale divieto si applica per un periodo transitorio di 5 anni, e potrà essere esteso per ulteriori 3 anni dall’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni in relazione al grado di concorrenza che si sarà creato nel sistema a seguito dello sviluppo e diffusione della televisione digitale terrestre.

Articolo 15

Comma 3.

Soppresso.

Articolo 21

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Contestualmente all’operazione di fusione di cui al comma 1, la società Rai Holding SpA assume la denominazione di “Servizio Pubblico Generale Radiotelevisivo Italiano SpA”, di seguito SPGRI.

Articolo 21

Inserire il seguente comma 2 bis):

Entro la data del 28 Febbraio 2004 la società “SPGRI” scorpora una società, che assume il nome di Rai SpA, titolare della concessione delle reti attualmente denominate Rai 1 e Rai 2, dei relativi nomi e marchi e a cui vengono conferiti la totalità degli impianti di trasmissione di proprietà della attuale RAI Radiotelevisione Italiana SpA, nonché quanto costituente il suo avviamento commerciale, i beni materiali e immateriali attinenti al loro funzionamento e a cui viene trasferito il personale all’uopo necessario.

Articolo 21

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Entro il 31.4.2004 viene deliberata l’alienazione della partecipazione detenuta da SPGRI in Rai SpA come derivante dal comma 2. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita da effettuarsi entro il 30 6 2004 in conformità al testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 98 numero 58 e successive modificazioni e relativi regolamenti attuativi, e al dl n. 332/94 convertito con modificazioni dalla legge n. 474/94 e successive modificazioni. Una prima OPV riguardante il 40% delle azioni avviene entro il 30.6.2004, una seconda per il restante 60% entro e non oltre il 30.6.2005 termine entro il quale ogni partecipazione diretta o indiretta dello Stato sarà stata trasferita a soggetti privati.

Articolo 21

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Detta alienazione avviene con la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’art 3 comma 1 della legge 30.7.1994 n. 474 prevedendosi il limite massimo del possesso dell’1% per i singoli investitori e del 3,5% per gli investitori istituzionali. Sono vietati i patti di sindacato di voto o di blocco o gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Rai SpA, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati.

Articolo 21

Sostituire il comma 6 con il seguente:

E’ vietata alla SPGRI la cessione di ulteriori rami di azienda fino al 31.12.2006, salvo diversa determinazione che dovrà essere assunta non prima di tale data.

IL DDL GASPARRI

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